“Fondazione Emmaus per il territorio – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”
Articolo 1
Denominazione e sede
- E’ costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione “Fondazione Emmaus per il territorio – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” con sede in Alba, Via San Giovanni 8.
- Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché permanga nell’ambito territoriale del Comune di Alba, senza modificare lo statuto.
- La Fondazione opera esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione Piemonte.
- La locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo ‘ONLUS’ devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
Articolo 2
Scopi e attività
- La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha per oggetto la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento di iniziative di pubblica utilità nei settori:
- assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza. Le predette attività sono dirette ad arrecare beneficio a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o famigliari.
- La fondazione promuove in particolare la qualità della vita nel ‘Durante’ e ‘Dopo di noi’ per persone particolarmente fragili, disabili fisici e psichici, sensibilizzando la comunità alla cultura del dono come scelta etica, e alla partecipazione.
- A tal fine la Fondazione:
- promuove progetti per le persone e le famiglie che vivono il problema dell’handicap fisico e psichico e sono preoccupate per il ‘Dopo di noi’, supporta attività rivolte a sostenere la genitorialità, l’orientamento alla protezione giuridica e all’inclusione sociale delle persone fragili;
- collabora con altri enti privati, pubblici e del terzo settore impegnati in iniziative a favore dei soggetti sopra elencati;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare, in varie forme, stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, promuovendo la cultura del dono anche attraverso gli strumenti dell’intermediazione filantropica;
- incoraggia ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita sociale e la responsabilizzazione della collettività, in particolare al tema della disabilità;
- promuove ogni altra iniziativa volta al raggiungimento della finalità sopra indicate.
- È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
Articolo 3
Patrimonio
- Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell’atto costitutivo della Fondazione stessa.
- Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dei Fondatori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.
- È fatto obbligo di provvedere alla conservazione del patrimonio.
Articolo 4
Entrate
Per l’adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all’art.3;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all’incremento del patrimonio;
- delle entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.
Articolo 5
Esercizio finanziario
- L’esercizio finanziario della Fondazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il bilancio annuale.
- Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività annuale nel suo complesso; al bilancio deve inoltre essere allegata la relazione del Revisore Unico di commento al bilancio.
Articolo 6
Utili/avanzi di gestione
- Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali individuate nel precedente art. 2 e di quelle direttamente connesse.
- E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Articolo 7
Organi della Fondazione
- il Presidente della Fondazione e il Vice- Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico
Articolo 8
Presidente della Fondazione
- Il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono designati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva alla nomina.
- Il Presidente e il Vice Presidente hanno disgiuntamente la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- Il Presidente esercita inoltre tutti i poteri conferitigli dallo Statuto o dal Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle relative delibere. Assume qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva per la ratifica.
- In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente lo sostituisce a tutti gli effetti.
Articolo 9
Consiglio di Amministrazione
- La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, nominati a maggioranza dai Fondatori, e scelti tra i Fondatori stessi o tra persone esterne da questi individuati.
- I Consiglieri durano in carica tre esercizi, eccetto il primo mandato disciplinato dai Fondatori nell’atto costitutivo, e sono riconfermabili.
- Qualora uno o più consiglieri cessino per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza del mandato, i Fondatori provvederanno a sostituirli tempestivamente: i membri così nominati scadranno con quelli in carica all’atto della loro nomina.
- Qualora per dimissioni o altra causa venga meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, l’intero Consiglio s’intende dimissionario e i Fondatori provvederanno alle nuove nomine.
- In caso di mancata designazione da parte dei Fondatori di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina competerà al Consiglio di Amministrazione stesso.
- I membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell’ufficio preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
Articolo 10
I poteri del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- redige ed approva entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
- nomina al proprio interno Presidente e Vice Presidente (salvo in sede di costituzione della fondazione la cui competenza spetta ai Fondatori);
- laddove necessario, propone eventuali modifiche allo Statuto che devono essere approvate all’unanimità dai Fondatori;
- predispone eventuali Regolamenti per la destinazione di somme o di beni, stabilendo le direttive e le delibere sulle erogazioni della Fondazione;
- delibera l’accettazione di donazioni e lasciti;
- dispone il più sicuro o conveniente impiego del patrimonio deliberando in ordine ai criteri e alle modalità di erogazione di eventuali rendite a favore dei soggetti individuati nell’art.2 e stabilendo le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- provvede alla verifica e determinazione dei rimborsi spese per i Consiglieri di Amministrazione e per il Revisore Contabile;
- nomina l’eventuale Segretario Generale qualora se ne ravvisi la necessità, e provvede all’eventuale assunzione di personale o all’affidamento di incarichi esterni, determinando compiti, retribuzioni o compensi (entro i limiti di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997) delle figure sopra menzionate;
- provvede alla stipula di contratti, nonché ad ogni altra operazione ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- autorizza il Presidente o il Vice Presidente a rilasciare, ove necessario, procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, fissandone limiti e modalità di esecuzione.
Articolo 11
Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno su convocazione del Presidente della Fondazione o del Vice Presidente oppure su richiesta di almeno due Consiglieri o del Revisore Unico.
- L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, l’ora ed il luogo della riunione e deve essere inviato a tutti i Consiglieri al loro domicilio, via telefax o mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno un giorno prima.
- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano.
- Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e le relative deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Delle riunioni è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della seduta, nel Libro del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12
Il Revisore Unico
- Il controllo dell’amministrazione della Fondazione e l’accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili vengono effettuati da un Revisore unico nominato con le medesime modalità previste dall’art. 9 per i membri del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore contabile dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- Il Revisore vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla regolare tenuta della contabilità.
- Egli può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
- Il Revisore riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione il proprio parere sulla gestione amministrativa della fondazione con una relazione scritta di commento al bilancio, come previsto dall’art. 5.
- La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute, preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione e debitamente rendicontate.
- Le relazioni del Revisore sono trascritte su apposito registro.
Articolo 13
Segretario generale
Laddove si ravvisi la necessità il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale che dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Esso coordina i vari progetti della Fondazione e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.
Art. 14
Scioglimento
La Fondazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 c. 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive eventuali integrazioni o modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15
Fondatori
- Sono “Fondatori” coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della Fondazione, nonché le persone (o gli enti) successivamente cooptati dai Fondatori, a norma dei commi successivi, onde assicurare – nel tempo – continuità all’azione della Fondazione.
- Nel caso in cui venga meno, per morte, sopravenuta incapacità o altra causa uno dei Fondatori, i restanti possono nominare un nuovo Fondatore per cooptazione. Analogamente, per cooptazione, è possibile integrare il numero dei Fondatori qualora se ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità da parte dei Fondatori stessi.
- La decisione di cooptazione è assunta dai Fondatori a maggioranza.
- Dovrà essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un apposito Libro dei Fondatori, dal quale dovranno risultare le generalità dei Fondatori, e nel quale dovranno essere trascritte le decisioni assunte dai Fondatori stessi a norma del presente statuto
Articolo 16
Norme residuali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private riconosciute nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia di ONLUS.